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Art. 53 Esecuzione dell’inseminazione artificiale 271
Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di una delle autorizzazioni di cui all’articolo 51a capoverso 1. 271 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |