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Art. 56 Competenze 280
1 L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:
2 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:
3 Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria. 280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |