|
Art. 57 Esecuzione del trasferimento di embrioni
1 Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari. 2 Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato. 3 Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l’esercizio della professione. |