|
Art. 61 Obbligo di notifica
1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. 1bis ...292 2 Lʼobbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici dʼinseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293 3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all’ispettore degli apiari. 4 I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l’obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un’epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca. 5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione.294 6 I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295 292 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069). 293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). 295 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |