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Art. 68 Quarantena
1 La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani. 2 Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale. 3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena. 4 La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d’incubazione della presunta epizoozia. |