Art. 7 Registrazione 79
1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un’unica autorità che rileva i dati seguenti:
2 L’autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un’azienda detentrice di animali con più effettivi. 3 I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).85 4 L’UFAG86, d’intesa con l’USAV87, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1–3. 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5647). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 83 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). 86 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 87 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |