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Art. 87 Informazione
1 L’USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa. 2 Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi. 3 Sulla base dei modelli dell’USAV, devono essere utilizzati i seguenti affissi:
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