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Art. 105b Caso di sospetto e di epizoozia 402
1 In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all’articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all’invalidazione del sospetto. 2 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina unicamente:
3 Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti patogeni dell’epizoozia. 402 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |