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Art. 109 Caso di epizoozia
1 In deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani. 2 La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn406. |