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Art. 111b Sorveglianza 411
Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi. 411 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |