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Art. 111e Caso di epizoozia 414
1 In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti. 1bis In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.415 2 L’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa. 414 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 415 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |