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Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio di peste suina africana 427
1 In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all’articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia. 2 Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco. 427 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). |