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Art. 118a Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di peste suina classica 428
1 In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi. 2 L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi. 3 In deroga all’articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco. 428 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). |