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Art. 122c Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza
1 La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. 2 Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse. 3 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizzazione del veterinario ufficiale. 4 Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2. |