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Art. 122d Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: ulteriori provvedimenti
1 Il veterinario cantonale provvede affinché:
2 Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L’estensione della zona di restrizione viene fissata dall’USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale. |