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Art. 130a Analisi di verifica dopo la comparsa di un’epizoozia 471
1 Al termine delle misure ordinate per combattere un’epizoozia, il veterinario cantonale verifica l’efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica. 2 D’intesa con l’USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali. 471 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |