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Art. 144 Caso di sospetto
1 I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia. 2 Il veterinario cantonale stabilisce se:
3 La polizia o la polizia della caccia deve procedere all’immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali. |