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Art. 149 Vaccinazioni
1 Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L’USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.480 2 Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:
480 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065). |