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Art. 150 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.481 2 Se l’epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina. 481 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |