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Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero 159
1 Se un’organizzazione di allevamento con sede nell’Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio d’attività territoriale in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012160 sull’allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, con questa organizzazione di allevamento l’UFAG può stipulare, per gli animali della razza interessata, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.161 2 Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all’articolo 15e capoverso 6.162 159 Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 161 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021697). 162 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |