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Art. 163 Caso di epizoozia
1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Ordina inoltre che:
2 Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 180 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda analisi al più presto 180 giorni dopo la prima.494 491 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 492 Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 494 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |