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Art. 164 Eliminazione degli animali infetti o sospetti 495
1 L’eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.496 2 Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente. 495 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 496 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |