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Art. 174c Sospetto di contagio 525
1 Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio. 2 In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BVD e per i quali non si può escludere una gravidanza.526 3 Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:
4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo dell’esa-me virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.527 525 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 526 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 527 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |