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Art. 177 Sorveglianza
1 Dopo aver sentito i Cantoni, l’USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini. 2 Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d’emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.542 542 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |
