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Art. 17b Verifica dell’identificazione per i cani importati 172
1 In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l’importazione deve far verificare l’identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata. 2 Con la verifica dell’identificazione si rilevano i seguenti dati:
172 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |