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Art. 17c Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario 173
1 I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l’identificazione o con la verifica dell’identificazione. 2 Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. 173 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |