|
Art. 17e Registrazione di dati da parte dell’autorità competente 175
1 L’autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. 2 Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l’acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati. 175 Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |