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Art. 185a Caso di epizoozia 575
1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. 2 Ordina inoltre che:
3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto. 4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
5 L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto. 6 La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.576 575 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). 576 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |