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Art. 191 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza
1 Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro. 2 Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all’uomo. |