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Art. 34 Patente per il commercio di bestiame 239
1 Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano solo animali per macellarli nella propria azienda.240 2 La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l’esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero. 3 La patente è rilasciata se il richiedente:
4 La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione. 5 La patente per il commercio di bestiame non è rilasciata in caso di violazione ripetuta o grave da parte del richiedente delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.243 6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) secondo l’ordinanza del 27 aprile 2022244 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.245 239 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 240 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). 241 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 243 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 245 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). |