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Art. 35 Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame 246
1 La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.247 2 Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere soggetto a oneri, in particolare se l’attività del commerciante di bestiame ha dato adito a contestazioni.248 3 La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.249 4 Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.250 246 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 247 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 248 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 249 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 250 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). |