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Art. 36 Corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame 251252
1 I veterinari cantonali organizzano i corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.253 2 Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare di disporre:
3 Durante i corsi d’introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici. 4 Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.258 5 L’USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.259 251 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 252 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 253 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 254 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. 255 La norma può essere consultata gratuitamente all’indirizzo https://alice.ch > Qualità > eduQua (Label di qualità). 257 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 258 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 259 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |