|
Art. 38 Requisiti per i macelli
1 I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell’articolo 4 OMCC262.263 2 Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale264 allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un’epizoozia altamente contagiosa. 263 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 264 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |