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Art. 47 Sottoprodotti della trasformazione del latte 272
Nel caso dell’insorgenza di un’epizoozia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016273 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte. 272 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |