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Art. 49 Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali
1 Le attività che richiedono l’impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.277 2 Con l’accordo del servizio cantonale competente, l’USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.278 3 Per il resto sono applicabili all’uso di organismi patogeni per gli animali l’ordinanza del 9 maggio 2012279 sull’impiego confinato e l’ordinanza del 10 settembre 2008280 sull’emissione deliberata nell’ambiente.281 277 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 278 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 13 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777). 281 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 13 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777). |
