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Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme 292
1 Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno delle aziende né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario. 2 Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:
292 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |