|
Art. 58 Obbligo di notifica e di documentazione 301
1 Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali. 2 Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell’USAV:
3 Tiene la documentazione dei prelievi e del trasferimento di ovuli ed embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.303 4 Chi conserva ovuli ed embrioni tiene la relativa documentazione.304 5 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica. 301 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 302 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 303 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 304 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |