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Art. 61 Obbligo di notifica
1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. 1bis ...312 2 L’obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, al personale dei servizi di sanità animale e a quello che garantisce il controllo della produzione primaria, ai tecnici d’inseminazione, ai commercianti di bestiame e al loro personale, al personale delle aziende di eliminazione e delle imprese di trasporto, al personale dei macelli, come pure al personale delle autorità di polizia e di dogana.313 3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all’ispettore degli apiari. 4 I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l’obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un’epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca. 5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione.314 6 I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.315 312 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069). 313 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). 314 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). 315 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |