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Art. 64 Primi provvedimenti del veterinario cantonale
1 In caso di sospetto o di diagnosi di un’epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un’analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi. 2 Egli notifica telefonicamente all’USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni. 3 Se in caso di comparsa di un’epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati. |