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Art. 66 Principi generali
1 I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale. 2 Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69–71 occorre:
3 In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.322 322 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |