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Art. 68a Divieto di trasferimento 323
1 È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell’epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un’altra azienda detentrice di animali. 2 È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta. 323 Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659). |