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Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado
1 Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell’epizoozia. 2 Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato. 3 Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi. 4 La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...324 324 Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |