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Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza
1 Il veterinario cantonale provvede a:
2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi. 363 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 364 Abrogata dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). |