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Art. 92 Movimento di animali nella zona di sorveglianza
1 Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia. 2 Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:
3 In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell’effettivo. 4 I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L’USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale. 5 e 6 ...368 367 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 368 Abrogati dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |