1 Le imprese ferroviarie sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d’esercizio e della manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.
2 Sono tenute ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige imperativamente.
3 Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie costruzioni e dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente dal profilo energetico.85
4 Nel caso di impianti elettrici, il titolare dell’esercizio subentra all’impresa ferroviaria conformemente all’articolo 46.
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233).
85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).