Ordinanza
|
|
Art. 11a Prescrizioni sulla circolazione dei treni 86
1 L’UFT emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.87 2 Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083). 87 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). |
