Ordinanza
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Art. 12 Prescrizioni d’esercizio 88
1 Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio per l’uso e la manutenzione. Provvedono a che siano praticabili e facili da usare. 2 Provvedono affinché le prescrizioni d’esercizio siano messe a disposizione dell’UFT quale base per la sua attività di vigilanza.89 Prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore prevista. 3 Le imprese ferroviarie provvedono affinché gli utenti dispongano della documentazione necessaria. 4 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d’esercizio che contengono norme specifiche all’utilizzo della tratta riguardanti:90
5 L’UFT provvede affinché siano applicate prescrizioni d’esercizio per quanto possibile uniformi.91 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859). 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859). |
