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Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
del 23 novembre 1983 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 18Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi 158
1 La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l’allegato 1.
2 La sagoma limite degli impianti fissi è determinata a partire da una sagoma di riferimento secondo l’allegato 1; tale sagoma di riferimento è definita dall’UFT d’intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido, ad eccezione delle parti della linea aerea di contatto necessarie al funzionamento, deve penetrare all’interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.
3 Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono:
a.
lo spazio all’altezza delle finestre;
b.
lo spazio per la pista di evacuazione;
c.
lo spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria;
d.
lo spazio per le porte aperte; e
e.
lo spazio per la linea aerea di contatto.
4 Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta.
5 Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all’UFT per approvazione.
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).