1 La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell’asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze:
a.
della sagoma di spazio libero;
b.
degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche; e
c.
dell’aerodinamica.
2 La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev’essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev’essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.
3 Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio si applica inoltre l’articolo 71.
4 Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare:
a.
per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;
b.
presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).