Ordinanza
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Art. 83e Disposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: interoperabilità 230
1 Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l’interoperabilità. 2 I veicoli a scartamento normale possono essere ammessi alla circolazione fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l’impiego su tratte non interoperabili. 3 ...231 4 L’UFT può riconoscere gli attestati di conformità di cui all’articolo 15k rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell’entrata in vigore dei relativi accordi internazionali. 5 Fino al 31 dicembre 2015, gli attestati di conformità alle prescrizioni notificate di cui all’articolo 15l possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti. 6 Fino al 31 dicembre 2015, in casi motivati e su richiesta, l’UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l’articolo 15m ed esaminare direttamente l’attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che esso adempia i requisiti specialistici e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto. 7 Per la prima volta entro il 31 dicembre 2015, l’UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati alla stregua di casi speciali nelle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie. 230 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). 231 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4961). |